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Il 16 aprile è iniziata la campagna per la dichiarazione dei redditi 2018 relativa all'anno di imposta 2017. Dal modello 730 sarà possibile detrarre anche le spese per le provvigioni pagate all'agenzia immobiliare.
I compensi pagati agli agenti immobiliari per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di 1.000 euro. Si potrà usufruire della detrazione solo se l'acquisto dell'immobile si è effettivamente concluso o, nel caso di sola stipula di contratto preliminare, se lo stesso è stato regolarmente registrato. La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato venga adibito ad abitazione principale.
Nello specifico:
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente;
- l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla lett. b) dell’art. 15 del TUIR riguardante la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, e pertanto entro un anno dall’acquisto, fatti salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste.
Considerato il riferimento esplicito della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non potrà beneficiare di alcuna detrazione.
Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione é ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. In questi casi sarà bene prestare particolare attenzione all’intestazione della fattura. Con la Circolare n.20 del 13/05/2011 è stato infatti precisato che:
- fattura intestata a un solo proprietario, ma immobile in comproprietà: per poter consentire la detrazione pro-quota anche al comproprietario che non è indicato nella fattura sarà necessario integrare il documento annotandovi i dati di quest’ultimo;
- immobile intestato a un solo proprietario, ma fattura cointestata al proprietario e ad un'altra persona: al fine di consentire la detrazione dell'intero importo all'unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l'onere per l'intermediazione è stato sostenuto interamente da quest’ultimo;
- fattura intestata esclusivamente ad una persona che non è proprietaria dell’immobile: le spese per l'intermediazione non potranno essere detratte neanche dal proprietario.
Requisiti degli agenti immobiliari:
Per poter usufruire delle detrazioni, l’agenzia che ha emesso la fattura deve essere iscritta come agenti immobiliari in base alla legge n.39 del 1989 che ne disciplina anche le modalità e funzioni.
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