Il nuovo D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 119 prevede detrazioni applicate al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Possono usufruirne tutte le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni su unità immobiliari.
Gli interventi riguardano:
- Isolamento termico delle superfici opache esterne, per almeno un quarto della superficie totale, nel limite di 60.000 euro per unità immobiliare e/o sostituzione degli impianti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con detrazione fino ad un massimo di euro 30.000 per ogni unità immobiliare (smaltimento e bonifica inclusi). Come vincolo si prevede il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio; se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
- Impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, fino a euro 48.000, purché abbinati ai precedenti interventi sopra elencati;
- Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Queste detrazioni vengono ripartite in quote annuali di durata pari a 5 anni.
Andrea Antolloni