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Sospensione delle rate del mutuo per la prima casa - Le novità introdotte dagli ultimi decreti

In seguito all’emergenza causata dal coronavirus, il Governo ha predisposto delle misure a sostegno dei cittadini che vanno a interessare anche i mutui per la prima casa.

Nello specifico il DL 09/2020 prima e il decreto Cura Italia poi, vanno ad integrare la normativa che regola il Fondo di Solidarietà (cosiddetto fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa


Era già previsto che si potesse beneficiare della sospensione del mutuo di un importo non superiore a 250.000 e in ammortamento da almeno un anno, nei casi di:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;
  • Morte o riconoscimento di handicap grave ovvero invalidità civile non inferiore all’80%.


I nuovi decreti dettati dall’emergenza covid estendono ulteriormente la platea dei beneficiari anche ai lavoratori che subiscono una sospensione dal lavoro o una riduzione dell’orario di lavoro pari almeno al 20% dell’orario complessivo per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre del 2019, in conseguenza alla chiusura o restrizione della propria attività lavorativa a causa dell’emergenza coronavirus.

Il decreto Cura Italia prevede il rifinanziamento del Fondo a cui sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020. E’ stabilito inoltre che per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più necessaria la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo di sospensione.


Le integrazioni del Mef

Il Ministero dell’Economia e delle finanze stabilisce che la sospensione del pagamento delle rate è concessa per la durata massima di:

  • 6 mesi, se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni consecutivi.
  • 12 mesi, se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi.
  • 18 mesi, se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.


Come richiedere la sospensione

Il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo dovrà presentare domanda alla banca che ha erogato il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria. Nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze è disponibile dal 30/03/2020 il modulo per richiedere la sospensione.

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