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Trascrizione contratto preliminare di compravendita; quali sono i vantaggi.

Con il contratto preliminare le parti in causa si obbligano vicendevolmente alla stipula di un futuro contratto definitivo. L'acquirente, pertanto, s'impegna ad acquistare, e il proprietario a vendere mentre solo con la firma del rogito notarile il compratore entrerà in possesso dell'immobile ed avverrà il trasferimento di proprietà della casa. Il compromesso è dunque il primo passo di una compravendita, di solito redatto con una scrittura privata. Se si decide di trascrivere il contratto preliminare nei pubblici registri immobiliari, facoltà posta a tutela dell'acquirente, quest'ultimo potrà far valere il proprio atto di acquisto nei confronti di terzi, che possono essere i creditori del venditore oppure altri soggetti a cui il venditore ha ceduto lo stesso immobile. La trascrizione serve pure a cautelare l'immobile acquistato da pignoramenti o ipoteche che eventuali creditori del venditore potrebbero trascrivere prima del rogito e che, se così fosse, sarebbero opponibili all' acquirente. Vi è dunque una differenza tra il preliminare trascritto e quello non trascritto. Il primo vince non solo i pignoramenti successivi alla trascrizione della vendita, ma anche quelli anteriori alla stessa purché successivi alla trascrizione del preliminare. Il secondo, vince solo i pignoramenti successivi alla trascrizione della vendita. Per procedere alla trascrizione del preliminare occorre che il compromesso sia stato stipulato con atto notarile o con scrittura privata autenticata. Sarà il notaio a provvedere alla trascrizione del preliminare. In sede di registrazione, occorre pagare l'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. Se al preliminare viene data attuazione con la stipula del contratto definitivo, gli effetti del contratto definitivo retroagiscono al momento della trascrizione del preliminare. Ciò comporta che il contratto definitivo è come se fosse stato stipulato alla data in cui è stato firmato il compromesso. Per fare in modo che operi la retroattività del contratto definitivo alla stipula del preliminare, è necessario che anche il contratto definitivo venga trascritto entro un anno dalla data che le parti hanno fissato nel preliminare per la conclusione del definitivo e comunque entro 3 anni dalla trascrizione del preliminare.

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