Contratto d’affitto: attenzione alle trappole.
Nei contratti di locazione sono spesso presenti clausole cosiddette “vessatorie”. Queste ultime sono quelle che prevedono limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso contrattuale o sospensione dell’esecuzione in favore della parte che le ha predisposte, possono sancire a carico dell’altro contraente limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, decadenze, tacita proroga o rinnovazione contrattuale, oltre alle clausole compromissorie e quelle che impongono deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
In un contratto di locazione contenente clausole vessatorie è necessario che queste vengano specificamente approvate per iscritto dal sottoscrivente a pena di nullità (art. 1341 c.c.).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale sono vessatorie:
- la clausola che pone a carico del conduttore le riparazioni di cui agli artt. 157 e 1609 c.c. e degli impianti tutti, trasferendo l’obbligazione del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto a totale carico del conduttore (Cass. n. 2555/1971);
- la clausola che pone a carico del conduttore l’obbligo di eliminare le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il normale uso, una volta terminato il rapporto (Cass. n. 11703/2002);
- la clausola che stabilisce la risoluzione del contratto per mancato pagamento da parte del conduttore di una sola rata (Cass. n. 446/2011).
La giurisprudenza non ritiene vessatorie:
- la clausola contenente il divieto di sublocazione (Cass. n. 337/1979);
- la clausola che prevede l’adeguamento del canone all’indice del costo della vita quando la legge non ponga limiti all’aggiornamento del canone stesso (Cass. n. 2097/1985);
- la clausola che subordina la possibilità del mutamento di destinazione della cosa locata al permesso scritto del locatore e anzi, la violazione dell’uso del bene locato costituisce grave inadempimento che legittima la risoluzione (Cass. n. 265/1989);
- la clausola che esclude la corresponsione al conduttore di un’indennità per i miglioramenti dallo stesso effettuati, in quanto non comportante alcuna limitazione di responsabilità né della facoltà di proporre eccezioni ma operante unicamente sul piano sostanziale, legittimamente derogando all'art. 1592 c.c. (Cass. n. 10425/2002);
- la clausola che pone a carico del conduttore le spese normalmente gravanti sul locatore, comprese quelle dovute a vetustà, forza maggiore e uso pattuito (Cass. n.15592/2007).