Con la scomparsa di una persona cara si può scoprire di essere eredi di una abitazione e si può decidere (insieme agli altri eredi se presenti) di metterla in vendita.
Il primo atto necessario è quello di presentare la DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE entro 1 anno dalla morte del proprietario.
Tale dichiarazione è in pratica un elenco in cui sono contenuti tutti i beni del defunto e viene fatto allo scopo di quantificare l’ammontare delle tasse da pagare sull’eredità ricevuta.
Questo passaggio è importante perché si può vendere n bene ereditato solo dopo aver pagato le imposte dovute su di esso.
La dichiarazione di successione può essere eseguita autonomamente dall’erede, utilizzando un software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure chiedendo il supporto di un professionista. La presentazione telematica è diventata obbligatoria dall’ 1/1/18.
Le imposte che gravano sulla casa ereditata sono:
. 4% per coniuge e figli (calcolato sull’eccedente il valore catastale di 1.000.000 di euro)
. 6% per fratelli e sorelle (con una franchigia però di 100 mila)
. 6% per parenti fino al 4° grado,affini in linea retta, affini in linea correlata entro il 3° senza applicazione di nessuna franchigia
. 8% altri soggetti (ad esempio i conviventi) senza applicazione di franchigia
. per gli eredi disabili applicazione di franchigia di 1.500.000 euro
sono dovute le imposte CATASTALI e IPOTECARIE come in una normale compravendita e sono pari rispettivamente al 2% e all’ 1% del valore catastale a meno che l’erede non presenti i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per la prima casa; in tal cao si applicano in misura fissa 200 euro per ciascuna imposta.
Entro 30 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione di successione si deve effettuare la voltura dei bene ereditati; questa può anche essere richiesta contestualmente alla presentazione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate.
Per la vendita dell’ immobile ereditato sono necessari anche altri due atti:
. ACCETTAZIONE DELL’EREDITA
. TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITA
L’ Accettazione può essere sia espressa che tacita. In entrambe i casi deve essere effettuata entro 10 anni dall’apertura dell’eredità e in entrambe i casi deve essere suffragata dalla trascrizione della stessa altrimenti non si potrà procedere alla vendita del bene ereditato. La trascrizione può essere effettuata anche in concomitanza del passaggio di proprietà da parte del notaio il quale richiede anche l’atto di successione e il certificato di morte del soggetto che ha lasciato il bene in eredità.
Francesco Cerolini