
Tutto ciò che c'è da sapere sulle imposte immobiliari in Svizzera
Immobili e tasse in Svizzera: le informazioni più importanti sono disponibili nella nostra guida fiscale.
State vendendo un immobile nel Cantone di Vaud? Sull’utile realizzato grava un’imposta sugli utili immobiliari. Come viene calcolata l’imposta, quali sono le principali detrazioni e in quali casi è consentito un differimento.

L’essenziale in breve
Nel Cantone di Vaud l’imposta sugli utili immobiliari è dovuta non appena l’utile supera i 5’000 CHF.
L’aliquota fiscale dipende dalla durata della detenzione: più a lungo l’immobile è rimasto in possesso, più bassa è l’aliquota.
In determinati casi è possibile ottenere una dilazione del pagamento dell’imposta, ad esempio in caso di eredità o di acquisto sostitutivo.
Tabella dei contenuti
Imposta sulle plusvalenze immobiliari nel Cantone di Vaud: ecco come funziona
L’imposta sulle plusvalenze immobiliari deve essere pagata, in linea di principio, dal venditore o dalla venditrice quando un immobile viene ceduto realizzando un guadagno. È prevista una soglia minima di 5'000 franchi: le plusvalenze inferiori a tale importo sono esenti da imposta.
Il Cantone di Vaud applica un'imposta proporzionale sulle plusvalenze immobiliari. L'aliquota fiscale è indipendente dall'ammontare della plusvalenza, ma diminuisce all'aumentare della durata di possesso dell'immobile.
Nel Cantone di Vaud vige il sistema dualistico. Sono soggette all’imposta sulle plusvalenze immobiliari esclusivamente le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili facenti parte del patrimonio privato delle persone fisiche. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di patrimonio d’impresa o dal commercio immobiliare a titolo professionale sono invece tassate con l’imposta sugli utili o sul reddito.
Per le plusvalenze più elevate si applica un'aliquota fiscale progressiva: maggiore è la plusvalenza imponibile, maggiore è anche l'aliquota fiscale. Inoltre, a seconda della durata del possesso, sono possibili maggiorazioni o riduzioni.
Suggerimento: ulteriori informazioni, recapiti e documenti relativi alla dichiarazione dei redditi sono disponibili sul sito web ufficiale del Cantone di Vaud.

Immobili e tasse in Svizzera: le informazioni più importanti sono disponibili nella nostra guida fiscale.
La base imponibile è costituita dall’utile immobiliare imponibile, che corrisponde al ricavo della vendita al netto dei costi di investimento.
Ricavo della vendita – Prezzo di acquisto – Investimenti che aumentano il valore – Spese deducibili
= Utile immobiliare imponibile
L’utile immobiliare imponibile viene moltiplicato per l’aliquota fiscale in vigore; successivamente vengono calcolate eventuali maggiorazioni o riduzioni per determinare l’importo effettivo dell’imposta.
Il prezzo di acquisto originario attestato dall’atto, comprensivo di tutti i costi di acquisto, quali le spese notarili o le spese catastali.
Investimenti per costruzioni permanenti, risanamenti, lavori di urbanizzazione, ristrutturazioni, ampliamenti.
I costi relativi ai mutui accesi al momento dell’acquisto. Sono deducibili anche i costi dei mutui contratti per ristrutturazioni e riparazioni.
I costi relativi ai mutui accesi al momento dell’acquisto. Sono deducibili anche i costi dei mutui contratti per ristrutturazioni e riparazioni.
Commissioni di intermediazione effettivamente pagate e spese accessorie sostenute in occasione della vendita dell’immobile.
Importante: le spese di manutenzione o le spese destinate esclusivamente al mantenimento del valore non sono deducibili
Nel Canton Vaud, le plusvalenze immobiliari fino a 5’000 franchi sono esenti da imposta. Per le plusvalenze superiori si applica un’aliquota proporzionale. Ciò significa che l’aliquota rimane sempre la stessa, indipendentemente dall’ammontare della plusvalenza.
Tuttavia, nel calcolo dell’imposta sulle plusvalenze immobiliari si tiene conto della durata di possesso. Più a lungo l’immobile è stato in possesso, più bassa è l’aliquota fiscale.
L’aliquota fiscale è pari al massimo al 30 per cento per un periodo di detenzione inferiore a un anno. Successivamente, diminuisce con ogni anno aggiuntivo. Ad esempio, l’aliquota fiscale è pari a:
il 18 per cento dopo cinque anni di detenzione
il 14 per cento dopo dieci anni di detenzione
il 12 per cento dopo 15 anni di detenzione
A partire da 24 anni di possesso si raggiunge l’aliquota minima del 7%.
Buono a sapersi: tutti gli anni per i quali è possibile dimostrare di aver abitato personalmente nell’immobile contano doppio ai fini del calcolo della durata di possesso. In questo modo, l’onere fiscale si riduce molto più rapidamente al momento della vendita della propria abitazione.
A differenza di molti altri cantoni, il Canton Vaud non prevede maggiorazioni o detrazioni dirette dall'imposta sugli utili immobiliari in base alla durata di detenzione. Tuttavia, le durate di detenzione più lunghe beneficiano di un'aliquota fiscale più bassa.
Calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari a seguito della vendita di un immobile dopo 12 anni di possesso e un aumento di valore di 200'000 franchi nel Cantone di Vaud:
Prezzo di vendita: CHF 1’000’000
Prezzo di acquisto: CHF 800’000
Investimenti deducibili: CHF 50’000
Altre detrazioni, ad es. spese di agenzia: CHF 5’000
= Utile imponibile: 145'000 CHF
Aliquota fiscale per un periodo di detenzione di 12 anni: 13 %
→ Imposta effettiva sulle plusvalenze immobiliari nel Cantone di Vaud: CHF 18'850.–
A titolo di confronto: per lo stesso immobile, ma con un periodo di detenzione di soli 9 mesi: aliquota fiscale per un periodo di detenzione inferiore a 1 anno: 30 %
→ Importo effettivo dell'imposta: CHF 43'500.–
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In determinati casi, nel Cantone di Vaud è possibile differire l’imposta sugli utili immobiliari. Ciò vale, tra l’altro, nei seguenti casi:
in caso di eredità, anticipo sull’eredità o donazione
in caso di trasferimenti di proprietà tra coniugi, ad esempio nell’ambito di una liquidazione del regime patrimoniale.
un acquisto sostitutivo di un'abitazione ad uso proprio, a condizione che il ricavato della vendita venga investito entro un termine ragionevole in un nuovo immobile, anch'esso ad uso proprio, situato in Svizzera.
L’imposta non viene esentata, ma diventa esigibile solo in occasione di una successiva vendita soggetta a imposta.
Importante: il differimento dell’imposta in caso di acquisto sostitutivo si applica solo agli immobili ad uso proprio. Sono esclusi gli appartamenti di vacanza, le seconde case e gli immobili a reddito. Per domande sull’interpretazione precisa dell’obbligo fiscale, si consiglia di contattare l’amministrazione fiscale cantonale.
Buono a sapersi
È possibile ridurre il carico fiscale in particolare attraverso:
la deduzione degli investimenti che aumentano il valore dell’immobile, tra cui ristrutturazioni, lavori di rinnovo o ampliamenti
la deduzione dei costi effettivi di vendita, quali le commissioni di intermediazione, gli annunci pubblicitari e le spese notarili e catastali
un periodo di detenzione più lungo, che comporta un’aliquota fiscale più bassa
un differimento fiscale in caso di acquisto sostitutivo qualificato
Il presupposto è che siate in grado di documentare integralmente le relative spese e perdite.
Per la dichiarazione dei redditi sono generalmente necessari i seguenti documenti:
Contratto di compravendita
Documenti giustificativi relativi alle spese accessorie di acquisto
Fatture relative agli investimenti che aumentano il valore dell’immobile
Documenti giustificativi relativi alle spese di vendita, ad esempio le commissioni dell’agente immobiliare o i costi di inserzione
Documentazione relativa all’acquisto sostitutivo, qualora venga richiesta una dilazione fiscale
Documentazione relativa alle perdite deducibili derivanti da precedenti vendite immobiliari
In caso di vendita dell’abitazione propria: prova dell’uso proprio ai fini del calcolo dell’aliquota fiscale
A seconda del singolo caso, l’amministrazione fiscale cantonale può richiedere ulteriori documenti.
No. L’imposta sugli utili immobiliari è dovuta solo se dalla vendita si realizza un utile imponibile superiore a 5’000 franchi. In determinati casi, inoltre, l’imposta viene differita, ad esempio:
in caso di eredità, anticipo sull’eredità o donazione
in caso di determinati trasferimenti di proprietà tra coniugi
in caso di acquisto sostitutivo di un’abitazione ad uso proprio
In caso di differimento fiscale, l’imposta non viene esentata, ma in linea di principio diventa esigibile solo in occasione di una successiva vendita soggetta a imposta.
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