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Le principali questioni fiscali relative al vostro immobile.
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L’essenziale in breve
Il possesso, l’acquisto, la vendita o l’utilizzo di un immobile in Svizzera possono comportare il pagamento di diverse imposte, tra cui l’imposta sul reddito, l’imposta sul patrimonio, l’imposta sugli utili immobiliari, l’imposta sui trasferimenti di proprietà e l’imposta fondiaria.
Il trattamento fiscale degli immobili varia notevolmente a seconda del cantone e, in parte, anche a seconda del comune.
Con l’abolizione del valore locativo a partire dal 1° gennaio 2029, cambieranno le modalità di tassazione degli immobili ad uso proprio e diverse possibilità di detrazioni fiscali.
Il fatto che un immobile faccia parte del patrimonio privato o aziendale influisce in modo determinante sul trattamento fiscale, in particolare in caso di vendita.
A causa delle differenze cantonali e della situazione personale, è opportuno effettuare una verifica fiscale tempestiva, soprattutto prima di un acquisto, una vendita o un trasferimento immobiliare.
Tabella dei contenuti
Imposte sugli immobili facenti parte del patrimonio privato
Tipi di imposte sui trasferimenti di proprietà
Fatti generatori di imposta relativi agli immobili facenti parte del patrimonio privato
Sovranità fiscale vs. tipologia di imposta – una tabella riassuntiva
Privato in qualità di operatore immobiliare professionale
Immobili nel patrimonio aziendale
Gli immobili detenuti nel patrimonio privato possono essere soggetti a diverse tipologie di imposte:
I proventi derivanti da immobili facenti parte del patrimonio privato sono soggetti all’imposta sul reddito. Tale imposta viene riscossa dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni. Sono considerati redditi imponibili in particolare i proventi da locazione nonché, per gli immobili ad uso proprio, fino alla fine del 2028 il cosiddetto valore locativo.
In cambio, fino alla fine del 2028 è possibile dedurre fiscalmente, tra l’altro, i costi di manutenzione e finanziamento – in particolare gli interessi ipotecari e i costi per la risoluzione anticipata di un’ipoteca.
A partire dal 2029, le possibilità di deduzione degli interessi passivi subiranno modifiche sostanziali. Per gli immobili ad uso proprio, la deduzione generale degli interessi passivi non sarà più possibile nella misura attuale. Rimane prevista una deduzione limitata nel tempo e nell’importo per gli acquirenti di prima casa. Le spese che comportano un aumento di valore non sono, in linea di principio, deducibili come spese di manutenzione. Possono tuttavia essere considerate come costi di investimento in caso di successiva vendita soggetta all’imposta sugli utili immobiliari.
Un’eccezione può essere costituita dalle misure di risparmio energetico e di tutela ambientale. Queste possono essere deducibili ai fini dell’imposta sul reddito, nonostante un possibile aumento di valore, secondo le rispettive disposizioni cantonali. È necessario verificare le normative cantonali caso per caso.
Gli immobili facenti parte del patrimonio privato sono soggetti all’imposta sul patrimonio. I debiti connessi all’immobile possono, in linea di principio, essere dedotti dal patrimonio imponibile.
L’imposta sul patrimonio viene riscossa a livello cantonale e comunale. La Confederazione non riscuote alcuna imposta sul patrimonio.
L’imposta sugli utili immobiliari è un’imposta cantonale e, in parte, comunale che viene riscossa sull’utile realizzato al momento della vendita di un immobile.
In linea di principio viene tassato l’utile immobiliare realizzato, sebbene l’ammontare dell’imposta e il calcolo dell’utile imponibile possano variare a seconda del cantone. A livello federale, un utile privato derivante dalla vendita di un immobile non è, in linea di principio, soggetto all’imposta federale diretta. Gli immobili facenti parte del patrimonio privato sono quindi, in linea di principio, soggetti all’imposta sugli utili immobiliari.
A determinate condizioni, l’imposta sugli utili immobiliari può essere differita. Tra i possibili casi di differimento fiscale figurano, ad esempio, una successione, una liquidazione del regime patrimoniale o un acquisto sostitutivo. In questi casi, la tassazione non viene annullata, ma rinviata a una data successiva.

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Gli immobili oggetto di trasferimento possono essere soggetti ai seguenti tipi di imposte:
L’imposta sui trasferimenti di proprietà è un’imposta cantonale o comunale che viene riscossa in occasione del passaggio di proprietà di un immobile dal precedente al nuovo proprietario. Le norme variano da cantone a cantone. Tutti i cantoni prevedono diverse trasferimenti di proprietà esenti da imposta o soggetti a tassazione agevolata. Tra questi figurano, ad esempio, la successione ereditaria, la liquidazione del regime patrimoniale o l’acquisto sostitutivo.
In alcuni cantoni non viene riscossa alcuna imposta sul trasferimento di proprietà. Altri cantoni riscuotono, in sostituzione o in aggiunta all’imposta sul trasferimento di proprietà, una tassa secondo il regolamento sulle tasse. Si tratta di un indennizzo per le spese sostenute, privo di carattere fiscale.
Anche l’imposta sugli immobili è una imposta cantonale o comunale. In alcuni cantoni e comuni viene riscossa annualmente sul valore di un immobile. A differenza dell’imposta sul patrimonio, i debiti che gravano sull’immobile non possono essere dedotti. In linea di principio viene tassato l’intero valore fiscale dell’immobile.
Con l’abolizione del valore locativo a partire dal 1° gennaio 2029, i Cantoni potranno inoltre introdurre una speciale imposta sugli immobili di seconda casa ad uso proprio. Questa va distinta concettualmente dall’attuale imposta cantonale o comunale generale sugli immobili.
Se un immobile è utilizzato esclusivamente a fini privati, in linea di principio non è dovuta l’IVA né sulla vendita né sulla locazione. Di conseguenza, non è possibile far valere alcuna deduzione dell’imposta a monte sui costi di investimento, di esercizio o di amministrazione.
Nel caso di nuove costruzioni, è particolarmente rilevante il momento della vendita. Se la vendita dell’immobile avviene prima dell’inizio dei lavori, può sussistere una prestazione immobiliare imponibile. Se invece la vendita o il contratto d’opera vengono conclusi solo dopo l’inizio dei lavori, la cessione è in linea di principio esente dall’IVA.
La valutazione concreta dipende tuttavia da diversi fattori, tra cui il contenuto del contratto, il potere di disposizione economico e il ruolo delle parti coinvolte. È quindi necessario esaminare il singolo caso di volta in volta.
Se gli immobili sono utilizzati a fini commerciali e il locatario o l’acquirente è soggetto all’IVA, la locazione o la vendita possono essere assoggettate volontariamente all’IVA a determinate condizioni. In questo caso può essere possibile una corrispondente detrazione dell’IVA a monte. Anche in caso di utilizzo aziendale da parte del proprietario è possibile far valere l’IVA a monte, a condizione che quest’ultimo sia soggetto all’IVA. L’entità della detrazione dell’imposta a monte dipende dall’aliquota dell’imposta a monte applicabile.
La normativa sull’IVA in materia immobiliare è complessa. Un chiarimento tempestivo da parte di uno specialista fiscale può aiutare a valutare correttamente le conseguenze fiscali ed evitare, a seconda della situazione, costi considerevoli.
Imposta sul trasferimento di proprietà
Imposta in caso di cambio di proprietà
Imposta sugli immobili
Imposta annuale sul valore immobiliare
Imposta sul valore aggiunto
Particolarmente rilevante in caso di utilizzo a fini commerciali e in determinate operazioni immobiliari
Di seguito vengono brevemente illustrati i principali fatti generatori di imposta relativi agli immobili facenti parte del patrimonio privato.
I redditi derivanti da immobili sono generalmente soggetti all’imposta sul reddito nel luogo in cui si trova l’immobile. Per gli immobili ad uso proprio, fino alla fine del 2028 è inoltre soggetto a tassazione il valore locativo, considerato come reddito fittizio. In cambio, fino alla fine del 2028 è possibile dedurre fiscalmente, tra l’altro, gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione.
A partire dal 2029, le possibilità di deduzione degli interessi passivi subiranno modifiche sostanziali. Per gli immobili ad uso proprio, la deduzione generale degli interessi passivi non sarà più possibile nella misura attuale. Rimane prevista una deduzione limitata nel tempo e nell’importo per gli acquirenti di prima casa.
Gli investimenti che aumentano il valore dell’immobile non sono, in linea di principio, deducibili come spese di manutenzione. Tuttavia, in caso di vendita successiva, possono essere considerati come costi di investimento nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari. Le misure di efficienza energetica e di tutela ambientale possono costituire un’eccezione. Queste possono essere deducibili ai fini dell’imposta sul reddito, nonostante un eventuale aumento di valore, secondo le rispettive disposizioni cantonali. Inoltre, il valore fiscale dell’immobile, al netto dei debiti imputabili, è soggetto all’imposta sul patrimonio. Alcuni cantoni prevedono inoltre un’imposta fondiaria separata, che può essere riscossa in aggiunta o in sostituzione dell’imposta sul patrimonio.
In caso di vendita di un immobile facente parte del patrimonio privato, il venditore realizza di norma una plusvalenza privata esente da imposta a livello federale. Un’eventuale perdita non può essere dedotta fiscalmente a livello federale.
La plusvalenza realizzata è tuttavia soggetta, in linea di principio, all’imposta cantonale sulle plusvalenze immobiliari. Il calcolo concreto e l’ammontare dell’imposta dipendono dalle rispettive disposizioni cantonali.
La proprietà di un immobile facente parte del patrimonio privato può essere trasferita tramite acquisto, permuta, donazione, successione o trasferimento di proprietà tra coniugi o partner registrati. L’acquisto di un immobile non comporta di norma alcuna imposta diretta sul reddito. A seconda del cantone, tuttavia, può essere dovuta un’imposta sui trasferimenti immobiliari.
Al momento dell’acquisto occorre inoltre tenere conto del possibile rischio di responsabilità per crediti fiscali preesistenti. Molte leggi cantonali prevedono una responsabilità solidale dell’acquirente o un diritto di pegno legale per l’imposta sugli utili immobiliari e, in alcuni casi, anche per l’imposta sui trasferimenti immobiliari. Si raccomanda pertanto di adottare adeguate misure di garanzia contrattuali. Ad esempio, una parte del prezzo di acquisto – pari all’importo massimo dell’imposta sugli utili immobiliari calcolato in precedenza – può essere versata direttamente all’amministrazione fiscale competente. Le norme relative all’acquisto si applicano per analogia anche allo scambio di un immobile, che dal punto di vista fiscale viene generalmente trattato come un doppio acquisto.
In caso di successione o donazione, l’imposta sugli utili immobiliari viene di norma differita. Per il nuovo proprietario ne deriva un debito fiscale latente, che può diventare rilevante in caso di successiva vendita dell’immobile.
Oltre all’imposta sugli utili immobiliari, occorre tenere conto anche delle imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni. La stragrande maggioranza dei Cantoni, tuttavia, non riscuote tali imposte in caso di trasferimenti a discendenti, coniugi o partner registrati. Per gli immobili, la competenza fiscale spetta di norma al luogo in cui si trova il bene, ovvero alla sede dell’immobile.
Nel caso di una nuova costruzione, i costi di investimento possono, in linea di principio, essere considerati come tali solo in occasione di una successiva vendita dell’immobile. Durante la fase di costruzione, se l’immobile non è ancora abitabile, non è in linea di principio soggetto a tassazione il valore locativo. Con l’abolizione del valore locativo a partire dal 1° gennaio 2029, tale tassazione verrà comunque meno per gli immobili ad uso proprio.
In caso di contributi propri significativi alla costruzione o alla ristrutturazione, possono sorgere conseguenze fiscali e previdenziali. È opportuno chiarirle tempestivamente caso per caso.
In caso di ristrutturazione o risanamento, occorre distinguere tra spese volte al mantenimento del valore e spese volte all’aumento del valore. Le spese di manutenzione volte al mantenimento del valore possono, in linea di principio, essere dedotte ai fini dell’imposta sul reddito fino alla fine del 2028. Gli investimenti che aumentano il valore, invece, sono considerati costi di investimento e, in linea di principio, possono essere considerati solo in occasione di una successiva vendita soggetta all’imposta sugli utili immobiliari. A seconda della legislazione cantonale, per le spese di manutenzione è possibile scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e documentati e un forfait di manutenzione.
Buono a sapersi: in caso di investimenti di maggiore entità volti al mantenimento del valore, fino alla fine del 2028 può essere fiscalmente vantaggioso ripartire i lavori su più periodi fiscali. La situazione concreta dovrebbe tuttavia essere valutata caso per caso.
Nel caso di immobili dati in locazione, i proventi da locazione sono soggetti all’imposta sul reddito. Per gli immobili ad uso proprio, invece, fino alla fine del 2028 è il valore locativo figurativo a essere tassabile come reddito fittizio. Fino alla fine del 2028 è in linea di principio possibile far valere come detrazioni le spese di manutenzione e gli interessi passivi, nel rispetto delle disposizioni di legge. Con l’abolizione del valore locativo a partire dal 1° gennaio 2029, questo sistema subirà modifiche sostanziali.
Il valore fiscale dell’immobile viene inoltre preso in considerazione ai fini dell’imposta sul patrimonio. I debiti ad esso connessi possono in linea di principio essere dedotti dal patrimonio imponibile.
Abolizione alla fine del 2028
Il valore locativo è un reddito fittizio relativo all’abitazione di proprietà occupata dal proprietario. È soggetto all’imposta sul reddito fino alla fine del 2028 e si applica, in linea di principio, anche alle case di vacanza e alle seconde case in Svizzera occupate dal proprietario.
Il valore locativo viene calcolato o stimato dalle autorità fiscali cantonali competenti in base alle rispettive disposizioni cantonali e comunicato ai proprietari. L’importo del valore locativo è di norma inferiore al canone di locazione ottenibile sul mercato. Con l’abolizione del valore locativo a partire dal 1° gennaio 2029, verrà meno la relativa imposizione fiscale per gli immobili ad uso proprio.
Il valore di un immobile fa parte del patrimonio imponibile ed è soggetto all’imposta cantonale e comunale sul patrimonio. Ai fini dell’imposta sul patrimonio fa da riferimento, in linea di principio, il valore fiscale cantonale, che non corrisponde necessariamente al valore di mercato attuale. Poiché i cantoni applicano metodi di valutazione diversi per determinare il valore fiscale, la valutazione fiscale di un immobile può variare a seconda del cantone.
I mutui ipotecari e gli altri debiti garantiti da ipoteca che gravano su un immobile possono, in linea di principio, essere dedotti dal patrimonio imponibile. A differenza della deduzione degli interessi passivi ai fini dell’imposta sul reddito, per la deduzione dei debiti ai fini dell’imposta sul patrimonio non esiste un limite massimo analogo.
Per gli immobili facenti parte del patrimonio privato, in linea di principio possono essere dedotti fiscalmente i costi di manutenzione volti a preservarne il valore, i premi assicurativi, le spese amministrative e determinati costi di riparazione. Per quanto riguarda i costi di manutenzione, a seconda della normativa cantonale, è possibile scegliere ogni anno tra la deduzione dei costi effettivi e documentati e un importo forfettario.
Non sono in linea di principio deducibili i costi destinati al sostentamento privato. Tra questi rientrano, nel caso di immobili ad uso proprio, ad esempio le spese per l’elettricità, l’acqua o il servizio di portineria.
Con l’abolizione del valore locativo a partire dal 1° gennaio 2029, viene in linea di principio meno anche l’attuale deducibilità delle spese di manutenzione relative agli immobili ad uso proprio. Per gli investimenti che aumentano il valore dell’immobile continua a valere quanto segue: essi sono generalmente trattati come costi di investimento e possono essere considerati in sede di vendita successiva nell’ambito dell’imposta sugli utili immobiliari.
Per quanto riguarda le spese immobiliari, la distinzione tra costi di mantenimento del valore e costi che aumentano il valore è di fondamentale importanza.
Le spese di mantenimento del valore servono a preservare lo stato e il valore attuali di un immobile.
Gli investimenti che aumentano il valore, invece, comportano un miglioramento o una rivalutazione dell’immobile e sono generalmente considerati costi di investimento.
In caso di spese miste, occorre effettuare una ripartizione adeguata. Ciò può verificarsi, ad esempio, in caso di ristrutturazione completa di un bagno, quando vengono sostituiti contemporaneamente elementi costruttivi esistenti e lo standard viene notevolmente migliorato. La stessa distinzione si applica ai lavori di ripristino su immobili di nuova acquisizione.
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L'imposta sugli utili immobiliari viene di norma riscossa solo dai Cantoni, mentre in alcuni Cantoni anche dai Comuni. Nei Cantoni di Zugo e Zurigo, invece, la riscossione spetta esclusivamente ai Comuni.
Le modalità di applicazione dell'imposta sul trasferimento di proprietà e dell'imposta immobiliare variano da Cantone a Cantone e, in parte, da Comune a Comune. In alcuni Cantoni e Comuni queste imposte non vengono riscosse.
A determinate condizioni, un privato può essere classificato dalle autorità fiscali come operatore immobiliare professionale. In tal caso, dal punto di vista fiscale gli immobili vengono generalmente trattati come patrimonio d’impresa.
Tale classificazione può avere notevoli ripercussioni sul carico fiscale e comportare inoltre conseguenze in materia di previdenza sociale.
Non esiste una definizione universalmente valida di «attività a titolo professionale». La valutazione avviene sulla base di diversi criteri e indizi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Le autorità fiscali esaminano in ciascun caso la situazione complessiva del singolo caso e dispongono di un certo margine di discrezionalità.
Come possibili indizi si considerano in particolare:
Numero di acquisti e vendite
Breve durata di possesso degli immobili
Eccessivo ricorso al finanziamento esterno
Legame con l’attività professionale o commerciale o particolari competenze specialistiche, ad esempio nel caso di architetti, agenti immobiliari o amministratori di immobili
utilizzo degli utili derivanti da transazioni immobiliari per il finanziamento del sostentamento
Particolarmente critiche possono essere le attività immobiliari di ampia portata e orientate al conseguimento di utili. Tra queste rientra, ad esempio, la realizzazione di un progetto complessivo con successiva costituzione di proprietà per piani e vendita delle singole unità. Anche la vendita di più condomini o unità immobiliari in un breve lasso di tempo può portare a una verifica del carattere professionale dell’attività.
Tuttavia, è sempre determinante la valutazione complessiva delle circostanze concrete. La presenza di singoli indizi non comporta automaticamente la classificazione come operatore immobiliare a titolo professionale.
Se gli immobili sono detenuti da una persona giuridica o da una persona fisica nell’ambito del patrimonio aziendale, si applicano in linea di principio norme fiscali diverse rispetto a quelle relative agli immobili nel patrimonio privato. Le persone giuridiche sono soggette, per i propri immobili, all’imposta sul reddito e sul capitale. Per le persone fisiche, i relativi redditi sono soggetti all’imposta sul reddito e sul patrimonio.
Se gli immobili sono detenuti in più cantoni, è inoltre necessaria una ripartizione fiscale.
Per quanto riguarda la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili, i cantoni distinguono in linea di principio tra un sistema dualistico e uno monistico.
Nel sistema dualistico, le plusvalenze immobiliari relative a beni facenti parte del patrimonio aziendale sono soggette, in linea di principio, all’imposta ordinaria sul reddito. Questo sistema si applica nei seguenti cantoni: Lucerna, Obvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Vaud, Vallese e Neuchâtel.
Nel sistema monistico, le plusvalenze immobiliari sono in linea di principio tassate con l’imposta sulle plusvalenze immobiliari. Questo sistema si applica nei seguenti cantoni: Zurigo, Berna, Uri, Svitto, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino e Giura. Il Cantone di Ginevra prevede una regolamentazione speciale.
Anche nei cantoni monistici gli ammortamenti recuperati sono in linea di principio soggetti all’imposta sul reddito.
Per gli immobili facenti parte del patrimonio d’impresa, gli ammortamenti possono essere in linea di principio fatti valere nell’ambito dell’effettivo deprezzamento o in base alle aliquote di ammortamento fiscalmente ammesse.
Nel caso di immobili detenuti da una persona giuridica, tutte le transazioni tra la società e i suoi proprietari o le persone a loro vicine devono avvenire a condizioni di mercato.
Le possibilità di pianificazione fiscale, ad esempio la locazione al proprietario a un canone di affitto nettamente inferiore al prezzo di mercato o il trasferimento dell’immobile nel patrimonio privato a un valore troppo basso, sono quindi possibili solo in misura molto limitata.
Gli utili di una persona giuridica, distribuiti ai proprietari sotto forma di dividendi, sono in linea di principio soggetti all’imposta sul reddito per questi ultimi. Se un immobile viene trasferito dal patrimonio aziendale di una persona fisica al suo patrimonio privato, ciò può determinare una realizzazione fiscale. Le relative riserve occulte possono essere tassate in tale occasione.
La scelta se detenere un immobile nel patrimonio privato o tramite una persona giuridica dipende da diversi fattori. Tra questi figurano in particolare la strategia del proprietario, la durata prevista della detenzione, il finanziamento, l’utilizzo e la situazione personale o aziendale.
Una tale strutturazione dovrebbe pertanto essere attentamente esaminata e valutata dal punto di vista fiscale caso per caso.
I fondi ai sensi di legge sono gli immobili, i diritti iscritti nel registro fondiario indipendenti e permanenti, le miniere e le quote di comproprietà di fondi.
Quando si parla di fondi, un immobile può anche essere indicato con il termine bene fondiario.
L’imposizione di una fattispecie avviene in un secondo momento. L’imposta non è abolita bensì semplicemente differita.
Un possibile debito d’imposta che il nuovo proprietario assume in caso di differimenti d’imposta nell’ambito dell’imposta sugli utili da sostanza immobiliare (ad es. successione).
I cantoni decidono liberamente se applicare il sistema monistico risp. il sistema dualistico per gli utili da sostanza immobiliare. Nel sistema monistico ciascuna alienazione è soggetta all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare, indipendentemente dal fatto che il fondo appartenga al patrimonio privato o alla sostanza commerciale o ancora a una persona giuridica (tuttavia i cosiddetti ammortamenti recuperati vengono conteggiati nella sostanza commerciale e nel caso di persone giuridiche nell’imposta sul reddito risp. sull’utile). Nel sistema dualistico gli utili da sostanza immobiliare vengono tassati diversamente. I fondi del patrimonio privato sono soggetti all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare, mentre i fondi della sostanza commerciale e quelli di persone giuridiche vengono conteggiati con l’imposta sul reddito risp. sull’utile. Gli immobili e le relative conseguenze fiscali sono un ambito complesso del diritto fiscale svizzero. Questa guida intende fornire risposte alle principali domande su questo argomento, ma non può sostituire una concreta valutazione di una situazione specifica. Saremo lieti di fornirvi una consulenza personale.
Disclaimer: Gli immobili e le relative implicazioni fiscali costituiscono un ambito complesso del diritto tributario svizzero. La presente guida intende rispondere alle vostre domande più importanti in materia, ma non può sostituire una valutazione concreta della vostra situazione specifica. Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata in merito alla vostra questione.
La presente guida è stata redatta in collaborazione con la Fidura Treuhand AG.
Tutte le informazioni sono aggiornate a settembre 2026 e sono fornite senza garanzia. In particolare, al momento non sono ancora sufficientemente note le esatte conseguenze fiscali relative alla riforma della tassazione della proprietà abitativa, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2029, e alla possibile introduzione a livello cantonale di un’imposta sugli immobili di seconda casa.
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